interprete
del sordomuto che sia parte dell'atto rogato
04.11.2001
Cass. 08.05.2001, n. 6383
In tema di responsabilità
disciplinare del notaio, l'interesse che rende incompatibile l'esercizio della
funzione di interprete del sordomuto che sia parte dell'atto rogato (ex artt.
50 e 56 della legge notarile) non è ogni tipo di interesse (non importa,
peraltro, se coincidente o confliggente con quello della parte), ma
esclusivamente quello che possa legittimamente configurarsi come
"interesse giuridico", attuale e diretto, in relazione all'oggetto
del contratto.
Nell'affermare il suindicato
principio di diritto, la S.C. ha così escluso la sussistenza di detto interesse
- escludendo, conseguentemente, ogni profilo di responsabilità disciplinare a
carico del notaio rogante - in fattispecie in cui interprete della parte
sordomuta, che aveva alienato la sua quota di proprietà di un immobile, era
risultato il fratello, che aveva a sua volta alienato, con lo stesso atto, la
sua restante quota.